RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA PARENTALE E DEL DANNO PARENTALE “RIFLESSO”

Le differenze nell’applicazione delle Tabelle di Milano e di Roma

Di Delia Roselli, Avvocato e Legal and Compliance Manager presso Relyens.

Come è noto, con l’ordinanza n. 37009/2022 la Corte di Cassazione ha acconsentito alla piena utilizzabilità, anche nella liquidazione del danno parentale, delle tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata del giugno 2022, lasciando la facoltà al giudice di scegliere se applicare tali tabelle oppure quelle di Roma, motivando la scelta. 

Prima di tale pronuncia, la Suprema Corte, con la sentenza n. 10579/2021, aveva bocciato le vecchie tabelle milanesi, in quanto apparivano troppo discrezionali, posto che il risarcimento poteva essere determinato liberamente dal giudice all’interno di “forbici” di valore riferite alle diverse categorie di parenti, ma ritenute troppo ampie e prive di criteri puntuali. 

In quell’occasione, i giudici di legittimità avevano evidenziato la necessità di adottare un metodo che consentisse di calcolare il risarcimento con un maggior grado di prevedibilità, attraverso l’utilizzo di un “sistema a punti” che facesse riferimento a determinate circostanze di fatto in grado di incidere sulla gravità della perdita (come età della vittima, età del superstite, grado di parentela, convivenza), ferma restando la possibilità di personalizzare il risarcimento applicando, sull’importo finale, dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione aveva individuato nelle tabelle del Tribunale di Roma il solo riferimento per la liquidazione del danno parentale, perché basate su un sistema a punti e, pertanto, ritenute più coerenti con i principi di diritto dalla stessa enunciati.

Delia Roselli, Avvocato e Legal and Compliance Manager presso Relyens

A seguito dell’aggiornamento delle tabelle di Milano e all’approvazione, da parte della Cassazione, di entrambe le tabelle, si pone, però, un problema applicativo, venendo a prospettarsi un “doppio binario” liquidativo: da una parte, le tabelle di Roma; dall’altra, le nuove tabelle di Milano.

Seppur improntate ai medesimi principi, le due tabelle presentano diversi meccanismi di calcolo e possono, di conseguenza, portare a risultati differenti. Ne consegue la possibilità, per i danneggiati, di chiedere l’applicazione dell’una o dell’altra tabella, a seconda di ragioni di pura convenienza, con conseguente disomogeneità delle liquidazioni nel territorio nazionale e maggior difficoltà a favorire approcci conciliativi. 

Un’ipotesi in cui la differenza tra le due tabelle è particolarmente evidente è quella del c.d. “danno riflesso”, ossia il danno subito dal congiunto della vittima di un illecito qualora quest’ultima subisca un’invalidità permanente di gravità tale da compromettere la qualità della relazione con il congiunto; esso si distingue dal danno da perdita del rapporto parentale, che si configura in caso di morte della vittima.

In caso di danno riflesso, la Tabella di Roma fornisce precise indicazioni, individuando il valore del punto base, suddividendolo in due componenti (danno morale e danno dinamico-relazionale) e moltiplicando il punto in base a dei coefficienti rappresentativi di una serie di parametri (relazione parentale, età del danneggiato, età del congiunto da risarcire e numero dei familiari); la risultante viene poi moltiplicata per la percentuale del danno biologico permanente riconosciuto alla vittima primaria.

Non altrettanto può dirsi con riferimento alle Tabelle di Milano. Nell’ordinanza 25 gennaio 2023 n. 2221, la Corte di Cassazione ha osservato che tali tabelle, in caso di grave lesione del rapporto parentale, prevedono solo un tetto massimo, corrispondente a quello del danno da morte del congiunto, e che quindi manca una soglia minima di identificazione del danno. A tal proposito, il Tribunale di Milano ha giustificato la mancanza di un’apposita tabella con la non reperibilità di un numero di sentenze utile a una significativa ricognizione statistica. Di conseguenza, se il giudice deciderà di applicare le Tabelle di Milano, potrà avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale leso, adattando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato, con conseguente ampio margine di discrezionalità.