GLI STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN SANITÀ: NUOVI SCENARI E PROSPETTIVE FUTURE

Il convegno organizzato da Relyens (ex Sham in Italia) mercoledì 18 gennaio a Milano affronterà con alcuni tra i maggiori esperti del settore i nuovi interventi legislativi e le prospettive della responsabilità amministrativo-contabile e sostenibilità economica nella sanità pubblica. 

A firma dell’Avvocato Ernesto Macrì 

L’evento “Gli strumenti complementari della risoluzione delle controversie” in materia di responsabilità civile organizzato da Relyens, che si terrà a Milano mercoledì il 18 gennaio presso il centro Congressi della Fondazione Cariplo, sarà una giornata di discussione a più voci dedicata  al potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie da parte della riforma del processo civile: un intervento del legislatore, sotto quest’angolo prospettico, teso ad affinare e potenziare percorsi sostenibili di risoluzione consensuale delle controversie, responsabilizzando sia le parti sia gli avvocati che le assistono, in un rinnovato contesto di flessibilità rispetto a quanto avvenuto in passato. (QUI IL PROGRAMMA) 

Dall’intelaiatura del provvedimento legislativo traspare in maniera evidente la consapevolezza che nell’azione di riorganizzazione del PNRR la soluzione alle criticità della giustizia civile è affidata prioritariamente al potenziamento degli strumenti di definizione delle liti alternativi alla sentenza

È stato rilevato come una progressiva applicazione di tali istituti – soprattutto quello della mediazione – “… può concorrere in modo significativo ad un diffuso mutamento culturale, ad una diversa prospettiva delle relazioni sociali, improntate ad un maggiore rispetto dell’altro, al recupero di effettività dell’amministrazione della giustizia, con ricadute positive dal punto di vista economico-competitivo del nostro Paese” (in questi termini P. Curzio, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, Corte suprema di Cassazione, 21 gennaio 2022, su www.cassazione.it).  

L’intento è proprio quello di una corretta messa a fuoco di alcuni concetti chiave legati tra loro da un reticolato di fili rossi: 1) la definizione da parte del legislatore dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, in relazione al danno erariale a fronte di transazioni svantaggiose; 2) la volontà di disegnare un modello di giustizia consensuale efficace attraverso la valorizzazione di quegli strumenti che possano rendere la pubblica amministrazione ancor più efficiente, anche attraverso la risoluzione alternativa delle controversie, all’interno di un quadro complessivo che sappia incentivare l’utilizzo della conciliazione per arrivare, nel medio termine e sull’esempio seguito da altri ordinamenti tanto di civil law quanto di common law, ad invertire il rapporto regola/eccezione nel numero delle controversie conciliate e di quelle affidate alla decisione dell’autorità giurisdizionale (M. Giovannini, Conciliazione stragiudiziale e amministrazioni pubbliche, in Le istituzioni del federalismo, fasc. 6/2008, p. 821); un serio e concreto ripensamento, rispetto agli anni passati, della tematica della responsabilità sanitaria e della sua assicurazione, che permetta di rimuovere quegli ostacoli oggettivi che rendono particolarmente complesso il raggiungimento di un equilibrio di sistema tra l’esigenza di razionalizzare i costi dei risarcimenti e le legittime richieste risarcitorie dei pazienti.  

In un’epoca in cui la “tenuta dei conti pubblici” è il vessillo che guida qualunque intervento legislativo sia a livello europeo sia a livello nazionale, il sistema della responsabilità civile, a parere di chi scrive, deve necessariamente confrontarsi con lo strumento assicurativo, in special modo in tempi di crisi di sostenibilità economica delle strutture sanitarie – soprattutto strutture sanitarie pubbliche –, in cui sempre più è percepito il bisogno di sicurezza e di effettività della tutela del paziente. 

È innegabile, che a fronte dell’aumento esponenziale dei costi dei risarcimenti, è vieppiù sentita e manifesta la necessità di declinare il sistema di responsabilità civile anche dal punto di vista della sua tenuta economica, cercando di garantire una provvista finanziaria sufficiente alla soddisfazione del bisogno di tutela del paziente nell’ottica di soluzioni tese ad evitare una situazione di depauperamento collettivo. 

In una simile prospettiva, diviene indispensabile che le aziende sanitarie sappiano collocare al centro della propria attività accanto al tema della “sicurezza delle cure” – posto dalla legge n. 24/2017 quale principio dalla centralità assoluta per ridisegnare il perimetro della responsabilità delle strutture sanitarie e del personale medico – quello relativo alle esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche e di contenimento della spesa sanitaria, nell’ottica di una “riflessione pluriprospettica”, alla luce delle molteplici sfaccettature della problematica della gestione del rischio sanitario ampiamente inteso (G. ROMAGNOLI, Autoassicurazione della responsabilità medica: compatibilità con i principi di diritto interno ed europeo, in Danno e responsabilità, 4/2015, p. 330). 

Dunque, il crocevia di fronte al quale molto spesso si trovano i vertici gestionali delle pubbliche amministrazioni, tra perseguire una soluzione conciliativa, a valle di un accurato giudizio prognostico, oppure adagiarsi nell’attesa di un giudicato di condanna con conseguente configurabilità di un danno indiretto per l’erario, finisce per intersecare in maniera dirompente, nell’attuale scenario prospettico di profonda crisi sanitaria, economica e sociale, il tema del contenimento ed equilibrio della spesa pubblica (E. Macrì, Brevi riflessioni sulla responsabilità amministrativo-contabile tra provvedimenti normativi e orientamenti giurisprudenziali, in Responsabilità medica, fasc. 1/2021). 

In tale contesto, la legge-delega per la riforma del processo civile prevede che il decreto legislativo che modificherà le procedure di mediazione dovrà rispettare, tra l’altro, il principio secondo il quale per i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni – incluse quelle del Servizio sanitario nazionale – la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile (rectius, amministrativa), salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, “consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”. 

Allo stato delle cose, occorrerà attendere eventuali specificazioni in sede di attuazione della delega, per comprendere quali potranno essere le gravi violazioni di legge ovvero il travisamento dei fatti richiesto dalla norma, al fine di non escludere la responsabilità erariale in capo al rappresentante di una pubblica amministrazione. 

Dunque, i vertici delle aziende sanitarie non solo responsabili, ma anche responsabilizzati (S. Battini, Responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e dipendenti pubblici, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. 1, 2015, pp. 53 ss.): il merito delle scelte amministrative operate dagli organi dirigenziali, nell’esercizio della loro autonomia operativa, non potrà essere sottratto a una verifica di correttezza, alla luce dei principi di efficienza, di efficacia e di buona  amministrazione (L. Carbone, Responsabilità medica, strumenti assicurativi, danno erariale indiretto e le novità dal d.d.l. Gelli (nota a C. conti, sez. Lombardia, 4 ottobre 2016 n.163), in Giustamm., fasc. 12/2016). 

In conclusione, se le cose stanno in questi termini, a parere di chi scrive, oggi assai più di ieri dovremo educarci alla consapevolezza che “il recupero di una relazione medico-paziente che non abbia a sfociare, necessariamente, in un doloroso contenzioso”, passa attraverso una nuova via, che “trovi la sua naturale composizione in una dimensione per quanto possibile conciliativa delle vicende di danno lamentate dal paziente e negate dal sanitario” (G. Travaglino, Prefazione, in F. Toppetti (a cura di), La risoluzione stragiudiziale delle controversie mediche e sanitarie”, 2020). 

Di talchè, una diversa tessitura di una rinnovata dimensione dialogica tra medico e paziente, richiede più che mai che la trattazione e la definizione della liquidazione, in sede stragiudiziale e giudiziale, sia sempre più di frequente il punto di arrivo di un percorso che riveli tanto la sua sostenibilità economica, quanto la sua capacità a consentire alle aziende sanitarie il governo consapevole della gestione delle richieste di risarcimento, sia nella loro definizione economica liquidativa immediata, che nella necessaria attività di riservazione, legata ai possibili differimenti degli esiti giudiziali.