LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE NELL’AZIONE DI RIVALSA
Lunedì 9 novembre alle 11:00 si terrà un’edizione speciale dei webinar Sham On Air: la Corte di Cassazione, infatti, si è pronunciata sull’azione di rivalsa promossa da un’azienda sanitaria nei confronti di un suo dipendente sanitario. La Corte ha sancito il principio che non esiste questione di riparto tra Tribunale ordinario e Corte dei Conti. Cosa cambierà nel rapporto tra operatori e ASL? Quale impatto nella disciplina della legge Gelli? In che modo verrà influenzata l’azione delle assicurazioni? Un parterre di grandi esperti medico legali esplorerà le diverse implicazioni di questo nuovo orizzonte giurisprudenziale.
Di Ernesto Macrì, Avvocato Foro di Roma
Una giornata di discussione a più voci organizzata da Sham in collaborazione con Me.L.Co. (Medicina Legale Contemporanea), dedicata alle problematiche concernenti la regolamentazione delle relazioni che legano la struttura sanitaria pubblica ed il medico dipendente ogniqualvolta la prima abbia risarcito il paziente danneggiato a seguito della prestazione sanitaria resa dal secondo.
L’abbrivio è la recente pronuncia delle Sezioni Unite – la n. 21992/2020 – chiamata ad occuparsi dell’azione di rivalsa di una Azienda Ospedaliera nei confronti di un proprio dipendente sanitario.
La sentenza afferma, nella espressione più autorevole del Supremo Consesso, il principio secondo cui l’azione per danno erariale nei confronti dei sanitari dipendenti di un’azienda sanitaria, proposta davanti alla Corte dei conti, non sostituisce l’ordinaria azione civilistica di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati.
In buona sostanza, tutte le volte che l’azienda sanitaria proponga domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e giudice contabile.
Quale sarà l’impatto della sentenza?
Il principio sancito dai giudici di legittimità recherà con sé ripercussioni sul profilo dei c.d. “rapporti interni” tra aziende sanitarie e professionisti dipendenti? Si andranno a definire nuove geometrie nelle azioni di surroghe e regressi tra strutture ed esercenti la professione sanitaria? Se e quale impatto potrà avere sulla disciplina dettata dalla Legge Gelli? E il ruolo delle Compagnie assicurative, quale sarà?
L’evento si propone l’obiettivo di una riflessione pluriprospettica per una corretta messa a fuoco di alcuni concetti chiave legati tra loro da un reticolato di fili rossi, sovente segnato dall’incertezza nell’abbozzare gli assetti su cui, effettivamente, finisce per calibrarsi la responsabilità sanitaria.
Se ne parlerà con:
ENZO VINCENTI – Consigliere III sez.Civile Corte Cassazione e relatore della Sentenza sez. Unite Civili n. 21992/20
ARTURO IADECOLA – Vice Procuratore Generale, Corte dei Conti Roma
PASQUALE MACRÌ – Segretario Nazionale Medicina Legale Contemporanea e Docente di Medicina legale presso l’Università di Siena
ROBERTO RAVINALE – Direttore Esecutivo Sham in Italia
LORENZO LOCATELLI – Avvocato e Direttore della Scuola Forense di Padova