BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
Il presente contenuto è a cura dell’Avv. Ernesto Macrì, che dal 2007 ha focalizzato il suo impegno professionale nel campo del diritto assicurativo, della responsabilità sanitaria e del risarcimento del danno. Consulente legale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, del Sindacato degli Ortopedici e Traumatologi Italiani e del Ordine dei Medici di Roma, Macrì si è parimenti dedicato all’attività forense, alla formazione permanente e alla divulgazione come autore di libri e di articoli su riviste scientifiche e quotidiani nazionali, divenendo, nel tempo, una voce autorevole nel campo della responsabilità e dell’assicurazione in sanità.
Ernesto Macrì
Avvocato del libero foro di Roma
Si riportano di seguito due recenti pronunce giurisprudenziali che, oltre ad intervenire su alcuni aspetti di stringente attualità, forniscono anche delle interessanti chiavi di lettura, in una visione prospettica, di alcuni peculiari profili della responsabilità sanitaria, per come ridisegnata alla luce della nuova normativa.
1. Corte Costituzionale – Sentenza 21 febbraio 2018, n. 34
Il giudice delle leggi è stato chiamato ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, « nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni derivanti da attività professionale ».
In estrema sintesi i fatti.
Il G.U.P. del tribunale ordinario di Bolzano era stato investito del processo penale nei confronti di alcune persone, accusate di aver posto in essere, in concorso tra loro, mediante la costituzione di un trust cosiddetto liquidatorio, una complessa operazione di sottrazione di beni di una società, poi fallita, ai creditori di quest’ultima. Tra gli imputati figurava anche il notaio rogante.
Nel corso dell’udienza preliminare, dopo la costituzione di parte civile del fallimento, il pubblico ministero ha contestato in via suppletiva a tutti gli imputati anche il reato, «di natura colposa», di cui agli artt. 217, primo comma, numeri 3) e 4), e 219, secondo comma, numero 1), del r.d. n. 267 del 1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
A questo punto, il notaio aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio, quale responsabile civile, la propria compagnia di assicurazione, eccependo, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 cod. proc. pen., dal momento che, trattandosi di una assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale obbligatoria per legge, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148), non consente a colui che è imputato la predetta chiamata in giudizio, «(…) allo stesso modo di quanto avviene – in forza della sentenza n. 112 del 1998 della Corte costituzionale – per l’imputato chiamato a rispondere del danno provocato dalla circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ».
Le questioni controverse
Secondo il giudice remittente si tratterebbe di questione di peculiare rilevanza, in quanto la richiesta di citazione dell’assicuratore non potrebbe essere accolta, dal momento che l’art. 83 cod. proc. pen. non menziona l’imputato tra i soggetti legittimati a chiamare in giudizio il responsabile civile.
Inoltre, sempre secondo il giudice remittente, sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione sollevata, le motivazioni contenute nella sentenza n. 112 del 1998 della Corte costituzionale devono trovare applicazione anche nella fattispecie in esame.
Infatti, « la conclusione che ” ove la fonte di responsabilità del responsabile civile non sia atto negoziale ma la legge – tale da integrare la previsione di cui all’art. 185 c.p. –“, il mancato riconoscimento all’imputato della facoltà in discorso determini la lesione quantomeno degli artt. 3 e 24 Cost. e dei sottesi principi di eguaglianza e del diritto di difesa, in relazione alle diverse facoltà offerte al danneggiante convenuto in un processo civile ».
Sin qui le ragioni poste a fondamento della questione sollevata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bolzano.
Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. Tra le ragioni poste da quest’ultima a sostegno della dichiarazione di infondatezza delle questioni sollevate, merita di essere menzionata quella in base alla quale «(…) dalla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale non sarebbe desumibile l’esistenza di un rapporto interno di “garanzia” tra l’imputato danneggiante e l’istituto assicuratore assimilabile a quello valorizzato dalla sentenza n. 112 del 1998 ».
La decisione
La Corte Costituzionale ritiene le questioni poste dal giudice a quo non fondate.
In primo luogo, secondo il giudice delle leggi non può essere condiviso l’assunto del giudice remittente, in base al quale la facoltà di chiamata in giudizio dell’assicuratore dovrebbe essere riconosciuta all’imputato nella generalità dei casi di assicurazione obbligatoria per legge: dunque, anche in quello – che viene in rilievo nel giudizio a quo – dell’assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile.
In secondo luogo, ritiene la Corte che «(…) le enunciazioni di principio racchiuse nella sentenza n. 112 del 1998 si presentano intimamente saldate alle ”specifiche caratteristiche che rendono del tutto peculiare la posizione dell’assicuratore chiamato a rispondere, ai sensi della legge n. 990 del 1969, dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti” (…)».
In terzo luogo, considerata la “ funzione plurima ” del rapporto di garanzia contemplato dalla legge n. 990 del 1969 – giacché destinato a salvaguardare direttamente sia la vittima, sia il danneggiante – e le peculiarità della normativa in questione, la Corte Costituzionale ha ritenuto di escludere che «(…) la ratio decidendi della sentenza n. 112 del 1998 fosse estensibile (…) alla generalità delle ipotesi di responsabilità civile ex lege per fatto altrui ».
Infine, la Corte Costituzionale rileva – e veniamo in tal modo al passaggio della pronuncia che interessa mettere in risalto – che, pur essendo l’assicurazione per la responsabilità civile del notaio obbligatoria (al pari di quanto è previsto per il personale sanitario) – dunque di assicurazione che, per un verso garantisce l’assicurato, per altro verso è destinata a tutelare anche l’interesse del terzo danneggiato – nondimeno, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore (l’enfasi è nostra), analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica: quest’ultimo profilo, chiosa la Corte, è «(…) elemento che resta, (…), dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall’art. 185, secondo comma, cod. pen., e, per altro verso, di attribuire correlativamente anche alla pronuncia additiva oggi richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore» (l’enfasi è nostra).
A questo punto, e concludendo, mutatis mutandis , applicato il percorso argomentativo sopra illustrato al personale sanitario, l’interrogativo da porsi è il seguente:
– poiché anche per il professionista sanitario, come per il notaio, è previsto l’obbligo di assicurazione di responsabilità civile nei confronti dei terzi;
– considerato, tuttavia, che a dispetto di quanto stabilito per l’assicurazione per la responsabilità civile del notaio, nelle ipotesi relative al personale sanitario, la recente legge Gelli-Bianco ha previsto (una volta portato a regime il quadro normativo con l’approvazione dei decreti attuativi) l’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell’assicuratore (art. 12);
– se la questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 83 c.p.p., in futuro, dovesse essere sollevata a seguito di un giudizio che veda coinvolto un esercente la professione sanitaria in regime libero professionale (ricordiamo che l’art. 12 della l. 24/2017, prevede la sola possibilità per il terzo danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione che presta la copertura assicurativa per tale categoria di professionisti), l’esito del giudizio davanti alla Corte Costituzionale potrebbe essere diverso rispetto a quello che è stato nel caso citato?
– in altri e più diretti termini, il giudice delle leggi, nelle ipotesi in cui fosse coinvolto un esercente la professione sanitaria in regime libero professionale, potrebbe dichiarare illegittimo l’art. 83 c.p.p. «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni derivanti da attività professionale»?
2. Corte Conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, sent. 26 febbraio 2018, n. 35.
Le questioni controverse
La Corte dei Conti, in specie la sezione giurisdizionale lombarda, ribadisce il proprio orientamento nel senso della irretroattività della L. 24/2017.
Il giudizio contabile, a cui si riferisce la sentenza n. 35/2018 , concerneva una fattispecie di danno erariale indiretto conseguente al risarcimento dei danni liquidati ad un paziente per le gravi lesioni permanenti patite in seguito ad un intervento neurochirurgico.
Sul piano difensivo, uno dei due medici coinvolti nella vicenda, aveva eccepito preliminarmente «l’inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per mancata comunicazione al convenuto da parte dell’Azienda Ospedaliera Omissis di Omissis dell’instaurazione del giudizio civile secondo quanto stabilisce l’art. 13 della Legge Gelli », precisando a tal proposito che «tale legge è entrata in vigore il 1 aprile 2017 quindi prima della notifica al convenuto dell’atto di citazione perfezionatasi l’8 settembre 2017, con cui la Procura ha introdotto questo giudizio. Del tutto ininfluente risulta la circostanza che in data 27 marzo 2017 sia stato notificato al convenuto sempre da parte della Procura l’invito a fornire deduzioni in quanto quest’ultimo è un atto relativo alla fase pre-processuale».
Il professionista sanitario, inoltre, aveva contestato la non opponibilità della C.T.U. resa in sede civile atteso che «il dott. Omissis non è stato parte processuale» in nessuno dei procedimenti giudiziari, «e non ha potuto quindi in alcun modo esercitare il proprio diritto di difesa», ponendo altresì in evidenza che «una diversa soluzione comporterebbe una gravissima violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 24 (diritto di difesa) e 111 (diritto del contraddittorio) della Costituzione, nonché dell’art. 6 della C.E.D.U (ragionevole durata del processo)» .
Di conseguenza, secondo il medico convenuto, “la parte attrice neppure potrà pretendere di desumere argomenti di prova dalla suddetta Consulenza tecnica d’Ufficio, così come da altre prove del giudizio civile, avendo la nuova legge Gelli precluso chiaramente questa possibilità laddove i medici non sono stati parti del processo (…)».
La difesa dell’altro professionista sanitario, richiamando sempre il dettato normativo della legge Gelli-Bianco, aveva sottolineato come, in ogni caso, «(…) a mente dell’art. 9, comma 5, legge 24/2017, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, la condanna per la responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria “non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo».
La decisione
La Corte dei Conti, innanzitutto, scrutina la questione relativa all’applicabilità al caso di specie dell’art. 13 della legge Gelli-Bianco, ritenendo «(…) non (…) accoglibile la specifica istanza rivolta dalla difesa dello Omissis con riguardo all’applicazione retroattiva» della norma in questione.
Sul piano argomentativo, secondo i giudici contabili, la non applicabilità con effetti retroattivi della disposizione normativa, deriva «(…) da ragioni formali, in assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva della norma, e da ragioni sostanziali, in quanto ne deriverebbe una ingiustificata sterilizzazione di tutte le azioni risarcitorie in cui le Aziende Ospedaliere non abbiano seguito, in assoluta buona fede, una procedura all’epoca non prevista e non richiesta né da previsioni di legge né tantomeno regolamentari».
Secondo il Collegio, «(…) Le medesime considerazioni valgono, naturalmente, anche per quanto riguarda l’invocata applicabilità al caso di specie dell’art. 9, comma 5, sempre della legge n. 24/2017, avanzata dalla difesa del Omissis, considerato anche che, in mancanza (…) di una espressa previsione di efficacia retroattiva della norma, verrebbe ingiustificatamente compressa a priori l’aspettativa risarcitoria dell’Azienda Ospedaliera riferita all’epoca del subìto nocumento e delle azioni conseguentemente intraprese».
Il secondo profilo, su cui è d’uopo soffermarsi, attiene ai rapporti tra il giudizio civile e il giudizio contabile.
La Corte dei Conti, collocandosi nel solco di una giurisprudenza sotto quest’aspetto ormai granitica, ribadisce l’assoluta autonomia del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile rispetto al contenzioso in sede civile.
Sicché, nel caso di specie, i giudici contabili hanno ritenuto che dovesse essere vagliata la fondatezza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: cioè, danno erariale, rapporto di servizio, nesso di causalità tra la condotta tenuta e il danno subìto dall’ente, colpa grave.
Pertanto, sul piano squisitamente probatorio, la Corte ha evidenziato come «(…) la C.T.U. acquisita in sede civile, su cui si basa sostanzialmente l’atto di citazione per affermare la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave in capo ai convenuti (…), non può assurgere, nel caso di specie, a prova “principe”, ovvero a strumento decisivamente asseverativo della responsabilità dei convenuti, non avendo avuto alcun modo questi ultimi di prendervi parte, e dovendosi, proprio a garanzia del diritto di difesa degli stessi(…), valorizzare tutti i contributi tecnico-scientifici acquisiti in atti».
In conclusione, attesa la reciproca indipendenza dei due giudizi, la Corte può, dunque, valutare autonomamente i fatti che sono stati oggetto del giudizio civile potendo altresì avvalersi degli accertamenti compiuti in quella sede: principio, quest’ultimo, recepito in maniera espressa dalla legge di riforma (art. 9, comma 7) che ha previsto la possibilità di trarre argomenti di prova desunti dalle prove acquisite nel giudizio civile, purché il professionista sanitario ne abbia preso parte, nel giudizio di responsabilità amministrativa.