ART. 13 LEGGE GELLI: LIMITE DI 60 GIORNI PER INFORMARE I PROFESSIONISTI SANITARI
La Commissione Affari Sociali, nella sede del comitato dei nove incaricato di esaminare il disegno di legge Lorenzin, ha approvato un emendamento all’articolo 13 della Legge Gelli – Bianco.
L’articolo – intitolato Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità – concedeva 10 giorni di tempo alle strutture sanitarie e sociosanitarie e alle compagnie di assicurazione per comunicare ai professionisti sanitari l’instaurazione di un giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato. In pratica, significava che i soggetti sopra citati avevano 10 giorni di tempo per comunicare all’esercente la professione sanitaria la ricezione di un reclamo da parte di un paziente.
Scaduto questo termine, veniva meno la possibilità di rivalersi sui professionisti stessi da parte delle strutture o delle assicurazioni [1]. La scarsità di tempo, però, poneva di fronte ad un bivio: o rinunciare alla rivalsa; o mandare segnalazione a tutti i professionisti potenzialmente coinvolti – in pratica interi reparti – in attesa di poter capire i confini dell’evento e gli esercenti effettivamente coinvolti.
L’emendamento approvato [2] , con la Benedizione dello stesso Gelli [3] , allunga di sei volte i termini prescritti portandoli a 60 giorni.
È bene ricordare, comunque, che questo emendamento non modifica la possibile compresenza di comunicazioni inviate al professionista sanitario da parte sia della struttura che dell’assicurazione. Dato che rimane invariata, nell’articolo 13, la distinzione tra responsabilità amministrativa e rivalsa entrambe – assicurazione e struttura – potrebbero essere interessate ad avviare la segnalazione per tutelare la viabilità delle azioni future nelle aree di rispettiva competenza.
[1] Art 13 :[…] L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9.
[2] b-bis) all’articolo 13, comma 1, primo periodo, le parole: « entro dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
[3] Quotidiano Sanità “In questi primi mesi di applicazione della legge abbiamo capito che questo lasso di tempo è troppo ridotto”.