COMMENTO SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE SS.UU. N.16601 DEL 05 LUGLIO 2017

Inizia la collaborazione dell’Avvocato Ernesto Macrì, che dal 2007 ha focalizzato il suo impegno professionale nel campo del diritto assicurativo, della responsabilità sanitaria e del risarcimento del danno. Consulente legale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, del Sindacato degli Ortopedici e Traumatologi Italiani e dell’ Ordine dei Medici di Roma, Macrì si è parimenti dedicato all’attività forense, alla formazione permanente e alla divulgazione come autore di libri e di articoli su riviste scientifiche e quotidiani nazionali, divenendo, nel tempo, una voce autorevole nel campo della responsabilità e dell’assicurazione in sanità.

 

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la sentenza n.16601 del 05 luglio 2017 hanno ritenuto non ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei cc.dd. “danni punitivi” (punitive damages), anche se il riconoscimento della sentenza straniera, che se dovesse contenere una pronuncia in tal senso, deve rispettare precisi requisiti, fra i quali, va annoverato, il rispetto dell’ordine pubblico interno, declinato, tuttavia, in una diversa accezione da quella tradizionalmente accolta. Ma procediamo con ordine.

In breve i fatti

La Corte di Appello di Venezia (App. Venezia, 3 gennaio 2014) – in sede di deliberazione – aveva concesso a una società americana XXX con sede in Florida, la dichiarazione di efficacia ed esecutività di tre sentenze straniere, che avevano accolto la domanda di garanzia presentata dalla medesima società XXX nei confronti di un’azienda produttrice di caschi, la YYY, in relazione a un indennizzo, pari a un milione di euro, che era stato corrisposto, in via transattiva, a un motociclista che aveva subito dei danni nel corso di una gara di motocross, a causa di un vizio del casco prodotto dalla società convenuta YYY, distribuito da altra società terza, la ZZZ, e rivenduto, appunto, dalla società americana XXX.

Quest’ultima aveva accettato la transazione proposta dal motociclista, ottenendo dal giudice americano di essere manlevata da YYY.

Pertanto, la Corte d’Appello di Venezia, adita da XXX, riconosce, ex art. 64 1.218/1995, le sentenze straniere.

In ragione di ciò, la società YYY propone il ricorso in Cassazione.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, investita della questione, rilevato sussistente un contrasto in merito alla riconoscibilità, nel nostro ordinamento, delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi, e auspicando su tale teorica un ripensamento, ha rimesso la causa al Primo Presidente, il quale, ravvisati i presupposti previsti dall’art. 374, comma 2, c.p.c., ha assegnato la questione, in quanto di particolare importanza, alla cognizione e alla decisione delle Sezioni Unite.

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile

I giudici delle SS.UU., anzitutto, ripercorrono l’orientamento giurisprudenziale in materia, rammentando come le precedenti pronunce della stessa Corte (sent. n.1183/2007 e la sent. 1781/2012) avessero fin qui negato il riconoscimento dei danni punitivi, perché in tale categoria di danni come tali è contraria all’ordine pubblico interno.

Ebbene, il dibattito è sul concetto di ordine pubblico, valutato tra prospettiva interna e internazionale.

A questo punto conviene seguire i passaggi della motivazione.

In primo luogo, le Sezioni Unite danno conto di un’evoluzione, nella giurisprudenza di legittimità, dell’istituto della responsabilità civile all’interno del nostro ordinamento, in un’ottica non solo di una funzione riparatoria-compensativa della sfera patrimoniale del soggetto leso, ma anche di una funzione di deterrenza e sanzionatoria, riconoscendo, da quest’angolo prospettico, una polifunzionalità della responsabilità civile.

In particolare, i giudici di piazza Cavour fanno notare come la cd. polifunzionalità del sistema della responsabilità civile è testimoniata da numerosi indici normativi [per tutti, si cita il richiamo all’art.96, comma 3 c.p.c. “(…) che consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una “somma equitativamente determinata”, in funzione sanzionatoria dell’abuso del processo”] che stanno a rimarcare “(una) evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente” (in questi termini, Cass. Civ., sent. 15 aprile 2015, n. 7613); funzione riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n.303 del 2011, sentenza n.238 del 2014 e, da ultimo, sentenza n.152 del 2016) (cfr. A. CARRATO, Danni punitivi: semaforo verde per il loro riconoscimento nell’ordinamento italiano, in Quotidiano Giuridico, 7 luglio 2017, su www.pluris.it).

Precisato ciò, tuttavia, le Sezioni Unite puntualizzano che sarebbe un vero fuor d’opera ritenere che “(…) questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati”.

In altri e più chiari termini, “(…) ogni imposizione di prestazione personale esige <<una intermediazione legislativa>>, in forza del principio di cui all’art.23 Cost. (correlato agli artt.24 e 25 Cost.), che pone una riserva di legge a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giuridico”.

Alla stregua di queste complessive argomentazioni, i giudici del Supremo Collegio, più oltre, ragionano di come il diritto vivente anche in materia di ordine pubblico si sia trasformato, dando conto come <<(…) da “complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici” (così Cass. 1680/84) è divenuto il distillato del sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali della Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione europea dell’art. 6 TUE (Cass. 1302/13)>>.

Da ciò deriva, secondo le SS.UU. che “(…) il rapporto tra l’ordine pubblico dell’Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza”.

Nel ragionamento della Suprema Corte, sembra farsi pressante una maggior permeabilità tra diritto internazionale/comunitario e diritto nazionale, promuovendo valori tutelati dal diritto internazionale, senza con ciò, però, sbrecciare la coerenza interna del nostro ordinamento giuridico.

Ebbene, se allora è così (e a me pare che così in effetti stiano le cose), non si può andare oltre: cioè, in materia di riconoscimento delle sentenze straniere, il giudice italiano ha il compito di verificare preventivamente la compatibilità della norma straniera con i principi di rango costituzionale e, aggiungiamo noi, con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla CEDU.

In altre parole, deve verificare che “la sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”.

Dunque, superato l’ostacolo connesso alla natura della condanna risarcitoria dei danni puntivi, le Sezioni Unite passano a esaminare i requisiti che devono avere le sentenze straniere che contengono una condanna di tal genere, rimarcando come la sentenza in questione deve corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità, la riconoscibilità e la prevedibilità. Ne deriva che “(…) dovrà esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità)”.

A ciò, aggiunge la Corte, il presidio basilare per quel giudizio di compatibilità a cui è chiamato il giudice italiano, è il portato dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, relativo ai “Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene”.

La sua applicazione comporta la verifica della proporzionalità “(…) tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e la condotta censurata, per rendere conoscibile la natura della sanzione/punizione”.

Conclusioni

Alcune brevi considerazioni conclusive.

1) Non sarebbe lecito ritenere che la sentenza in commento abbia operato, sic et sempliciter, un completo sdoganamento dei danni punitivi: pur nella prospettiva della globalizzazione degli ordinamenti giuridici in senso transnazionale (Cass. Civ., sez. I°, Ordinanza del 16 maggio 2016, n. 9978), i danni punitivi non rientrano (almeno per il momento) nelle corde dell’ordinamento italiano. A tale riguardo, è stato (condivisibilmente) osservato che “altro è dire che il nostro sistema è permeabile ad un provvedimento estero di natura afflittiva, altro è dire che al nostro sistema sia immanente una regola che legittimi il giudice ad irrogare condanne punitive al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla legge (così come richiesto proprio dall’art. 23 Cost.)” (così, L. NIVARRA, Brevi considerazioni a margine dell’ordinanza di rimessione alle sezioni unite sui “danni punitivi”, in Diritto Civile Contemporaneo, numero I, gennaio/marzo 2017, su www.dirittocivilecontemporaneo.com).

2) Si può osservare che un ingresso, per così dire, ‘ufficiale’ del riconoscimento e dell’esecuzione nel nostro Paese di provvedimenti di condanna a danni punitivi, si potrebbe rivelare una scelta scivolosa, soprattutto, se riguardata nella prospettiva declinata dalle Sezioni Unite, che sembrerebbero affidare al giudice il delicato compito di determinare, caso per caso, se la concreta applicazione e quantificazione dei danni punitivi liquidati dalla sentenza straniera è conforme al principio di proporzionalità (cfr. E. D’ALESSANDRO, Riconoscimento di punitive damages: in attesa delle Sezioni Unite, in Int’l Lis, 2-2016, p.95).

È questo, certamente, un rischio non del tutto peregrino, stante anche la non adeguata preparazione di giudici e avvocati su un rimedio di questo genere (così F. BENATTI, I danni punitivi nel panorama attuale, Approfondimento del 24 maggio 2017, su www.giustiziacivile.com).

3) Eppure, secondo alcuni autori, i danni punitivi potrebbero rivelarsi una feconda occasione per una riflessione critica delle funzioni tradizionali della responsabilità civile, più adeguata alle ragioni e alle esigenze della contemporaneità [in tal senso, M. SCHIRRIPA, I danni punitivi nel panorama internazionale e nella situazione italiana: verso il loro riconoscimento, su www.comparazionecivile.it; G.L. CANDITO, I danni punitivi tra ordine pubblico internazionale e natura polisemica della responsabilità civile. In senso difforme, A. MONTANARI, La resistibile ascesa del risarcimento punitivo nell’ordinamento italiano (a proposito dell’ordinanza n. 9978/2016 della Corte di Cassazione), su www.dirittocivilecontemporaneo.com, il quale rileva che “I giudici di legittimità nel voler confermare una presunta compatibilità del punitive damages con l’ordine pubblico tendono, in realtà, a dare seguito al processo di snaturamento della responsabilità civile (…). Il che costituisce uno dei tanti frutti della c.d. esplosione della responsabilità civile che ha determinato l’attribuzione alla stessa di diverse funzioni quante erano le differenti esigenze di tutela da appagare”].