COME CAMBIA LA RESPONSABILITÁ SANITARIA

L’impatto della legge Gelli sugli attuali assetti del mercato assicurativo, i punti da chiarire e la possibile evoluzione del settore in risposta al nuovo testo normativo.

 

Sebbene non si possa prescindere dal varo dei futuri decreti attuativi, è innegabile che l’intenzione della Legge Gelli – Bianco sia far convergere le richieste di risarcimento sulle strutture sanitarie. A queste ultime, non a caso, è fatto esplicitamente obbligo di assicurarsi con garanzia assistita da azione diretta e, nel contempo, viene apertamente riservata la responsabilità contrattuale con i pazienti.

La combinazione degli articoli 7 e 10, comunque, se da una parte indirizza verso le strutture e le loro assicurazioni come primi “obiettivi” della richiesta di risarcimento, dall’altra non abolisce le possibilità, da parte del danneggiato, di agire congiuntamente nei confronti sia della struttura che dell’esercente la professione sanitaria, o di agire unicamente nei confronti di quest’ultimo come, viceversa, non preclude alla struttura stessa di chiamare in causa il libero professionista sanitario fin dall’inizio del procedimento.

Dal punto di vista della copertura assicurativa per le strutture sanitarie pubbliche, pertanto, la legge non rappresenta una completa rivoluzione. Le assicurazioni stipulate prevedono, già ora, la copertura della responsabilità personale per il dipendente o il personale operante a qualsiasi titolo per o all’interno della struttura stessa.

Ciò che potrebbe veramente fare la differenza, e che non è perfettamente chiarito nel testo iniziale, è cosa il legislatore intenda quando – nell’art. 7, comma 2 – fa riferimento generico alle prestazioni sanitarie “in regime di convenzione” per le quali le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono esplicitamente chiamate a rispondere.

Per “regime di convenzione”, infatti, si potrebbero intendere tutti i liberi professionisti sanitari all’interno di una qualsiasi struttura, ovvero i liberi professionisti sanitari che operano all’interno di una struttura privata convenzionata o, addirittura, tutti quei liberi professionisti che operano al di fuori delle strutture pubbliche, ma sono convenzionati con le ASL come – e questo dà un’idea dell’eventuale slittamento nei perimetri di copertura – medici e pediatri di base.

La differenza è molto significativa, sia per la sanità pubblica che per quella privata per lo stesso motivo: il rischio e il costo assicurativo delle strutture cresce assieme ai confini della loro esposizione. Per le strutture private la copertura dei dipendenti prevista dall’art. 1 non è una novità. La differenza della Legge Gelli si manifesta nel momento in cui la limitazione della copertura da opporre al terzo danneggiato – cioè, in sostanza, la non copertura, da parte della struttura, della responsabilità del libero professionista – non è più ragionevolmente reiterabile. A questo punto è probabile che il mercato, per semplificare, si orienti per il settore privato su una configurazione non dissimile a quella applicata al settore pubblico.

Indipendentemente da ciò, la definizione delle dimensioni della copertura è importante perché delinea anche i “confini” assicurativi tra la responsabilità delle strutture e quelle degli esercenti le professioni sanitarie. Confini che sono essenziali per scongiurare il rischio di sovrapposizione delle coperture assicurative – ovvero di aree assicurate due volte: la prima in capo alla struttura, la seconda all’esercente la professione sanitaria.

Per quanto riguarda l’assicurazione che i dipendenti pubblici sono chiamati a stipulare in proprio, i cambiamenti sono contenuti: l’art. 10, comma 3 – obbligo polizza colpa grave – e il concomitante rischio di rivalsa erariale e amministrativa non comportano squilibri nel mercato perché il bacino degli assicurati e il tetto alla rivalsa stessa concorrono a mantenere i premi contenuti.

Anche per quanto riguarda l’esercente la professione sanitaria in regime di libera professione privato non cambia l’obbligo di assicurarsi senza limite – art. 10, comma 2 – e la differenza la faranno i requisiti minimi fissati per decreto attuativo. Nuovo, invece, è l’obbligo di copertura fissato, per l’esercente la professione sanitaria dipendente privato, dall’art. 10, comma 3 che ripropone, da un altro punto di vista, l’esigenza di chiarire con molta precisione la latitudine degli obblighi di copertura in modo da evitare sostanziali sovrapposizioni nelle diverse polizze di soggetti diversi.