RISARCIMENTI E ASSICURAZIONI SANITARIE: COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE
Le imprese di assicurazioni operanti nel ramo della responsabilità civile considerano il settore sanitario troppo incerto per investirvi. La legge Gelli-Bianco ha affrontato alcuni nodi: il profilo giuridico della responsabilità civile di strutture e professionisti sanitari, le procedure accelerate per la risoluzione del contenzioso, la qualificazione dei periti e dei consulenti tecnici d’ufficio. Infine, la possibilità di prevedere l’impegno finanziario sul lungo periodo. L’obiettivo è riportare un equilibrio nel sistema mantenendolo “giusto e solvibile”.
Ci sono Paesi nel Nord Europa nei quali il risarcimento del danno prescinde dall’individuazione della colpa. Non a caso sono chiamati sistemi no-fault. In Italia non è così. Il risarcimento, salvo transazioni stragiudiziali, richiede il riconoscimento di una responsabilità per colpa. Questo – spiega il Senatore Amedeo Bianco, cofirmatario della legge 24/2017 sulla responsabilità sanitaria – è uno dei motivi che, nel corso degli anni, hanno spinto le assicurazioni a considerare l’ambito sanitario incerto e ad allontanarsene progressivamente.
QUAL È LA FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE?
Per quanto riguarda la responsabilità civile le assicurazioni sanitarie hanno ridotto la loro presenza in ambito sanitario o, per tutelarsi, hanno previsto delle franchigie molto alte – nell’ordine di 500-750mila Euro rispetto alle strutture sanitarie. Franchigie che, così configurate, di fatto vanno a coprire una grandissima parte delle richieste di risarcimento. Ciò ha creato grossi problemi a strutture e professionisti, sollecitando le prime a forme di autogestione della sinistrosità (cioè le analoghe misure) e lasciando in grande difficoltà i secondi.
COSA HA ALLONTANATO LE ASSICURAZIONI DAL RAMO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN AMBITO SANITARIO?
Prima della nuova legge il sistema era strutturato in modo tale che sia i tempi lunghi dei procedimenti giudiziari, sia l’incertezza nella quantificazione del danno, obbligavano le imprese di assicurazione ad accumulare altissimi fondi rischio e a coprire per competenza ingenti somme a fronte di ciascun risarcimento presunto.
COSA CAMBIA CON LA LEGGE 24/2017?
Interviene sui suddetti ambiti di incertezza. Primo, definisce i profili di responsabilità civile: ogni struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata e ogni libero professionista sanitario sono responsabili per inadempimento, ovvero per contratto. Responsabilità che, secondo il codice civile, ha 10 anni di prescrizione e l’inversione dell’onere della prova. Gli esercenti la professione sanitaria operanti a qualsiasi titolo in conto e per conto delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private ripristinano, invece, un profilo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) con 5 anni di prescrizione e l’onere della prova a carico del ricorrente. Inoltre, viene introdotta una norma (696 bis codice di procedure civile) che velocizza i risarcimenti introducendo la cosiddetta conciliazione in sede di consulenza tecnica preventiva e, addirittura, la possibilità di ricorrere direttamente alle assicurazioni secondo il modello RC auto. Vengono altresì rinviate alla costituzione di tabelle uniche nazionali le modalità per il punteggio da attribuire alle lesioni macro–permanenti (10-100 per cento di invalidità) e al valore economico da attribuire del punto stesso, consentendo così una più ragionevole certezza nella previsione dell’ammontare del risarcimento su tutto il territorio nazionale.
COSA CAMBIA, PERCIÒ, NELL’ITER DEI RISARCIMENTI?
L’idea di fondo è che la persona che ha subito un danno all’interno di una struttura sanitaria possa rivolgere la sua richiesta di risarcimento o alla struttura stessa, all’esercente la professione sanitaria o, direttamente, all’assicurazione stessa. Quindi siamo di fronte non ad una riduzione delle capacità di agire del soggetto leso, ma ad un aumento delle sue possibilità di azione.
COSA CAMBIA PER I PROFESSIONISTI SANITARI?
Se lavora in conto e per conto di una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata l’esercente la professione sanitaria ha una responsabilità extra contrattuale. Il professionista deve assicurarsi esclusivamente per l’azione di rivalsa delle stesse in caso di colpa grave. Il fatto che la rivalsa sia fissata a tre annualità fa sì che il premio assicurativo sia, a sua volta, contenuto in quanto prevedibile. Questo non solo migliora la qualità del clima lavorativo, ma attenua molti di quei comportamenti opportunistici di tipo difensivo che hanno un costo sul quale intervenire. In ultimo, l’introduzione per legge di un collegio di periti ed esperti in giudizio – non solo il medico legale, ma anche uno specialista nella disciplina in esame – tutela ulteriormente il professionista sanitario.
QUAL È IL BILANCIO COMPLESSIVO?
Dal punto di vista legislativo non possiamo risolvere la complessità del contenzioso in sanità. Possiamo, però, governarla riducendo le fonti di instabilità. La nuova legge persegue questo obiettivo, rafforzando la fiducia tra operatori, strutture e assicurazioni.